Il datore è tenuto a dare priorità alle richieste di congedo e lavoro agile ai lavoratori con patologie oncologiche. Sì al lavoro agile anche per liberi professionisti e lavoratori autonomi.
La diagnosi di tumore rappresenta per il paziente e per la sua famiglia una notizia sconvolgente a cui si accompagnano difficoltà di vario tipo.
Fondamentale è rientrare al lavoro, il che significa tante cose, soprattutto riportare un po’ di normalità nella routine quotidiana scompigliata dalla malattia. Certamente significa riappropriarsi di un ruolo, alimentare l’autostima, derivante dalla sensazione di continuare a dare un contributo alla società attraverso la propria professionalità e le proprie competenze, mantenendo inoltre un equilibrio all’interno del proprio nucleo familiare senza farsi sopraffare dalla preoccupazione.
I pazienti oncologici che riescono a rientrare al lavoro sono sempre di più e tutto questo è possibile grazie alla ricerca e alle terapie salvavita sempre più efficaci.
La forza del malato oncologico a reagire è sempre più potente e sta trovando regolamentazioni normative sempre più garantiste.
Cosa dice la legge per i diritti sul lavoro in caso di patologie oncologiche?
A tal proposito citiamo il “testo unificato” delle proposte di legge A.C. T.U. 153-202-844-1104-1128-1395-A recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore di lavoratrici e lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Tale testo unificato è stato elaborato dal Comitato ristretto – istituito dalla Commissione XI nella seduta del 20 settembre 2023 ai fini della sua predisposizione -, che ha terminato i suoi lavori il 19 dicembre 2023. Esso è stato successivamente adottato dalla Commissione plenaria, nella seduta del 10 gennaio 2024, quale testo base per il prosieguo dell’esame, e si è concluso nella seduta del 24 gennaio 2024 con il conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all’Assemblea.
Diritto al congedo
Il testo unificato in esame – che si compone di cinque articoli – reca disposizioni relative anche alla tutela del lavoro agile.
Il testo in oggetto riconosce in favore delle e dei dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o dalle malattie invalidanti o croniche, anche rare, il diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (articolo 1, comma 1). Tale congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente (si fa riferimento ai periodi di congedo già oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o da norme di legge).
Tutela del lavoro agile
Decorso il suddetto periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto ad accedere prioritariamente, ove possibile, alla modalità di lavoro agile.
In base alla normativa vigente (art. 33, c. 6-bis, L. 104/1992 e art. 18, c. 3-bis, L. 81/2017) il datore è tenuto a dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile.
Pertanto, la/il dipendente con patologia oncologica può chiedere al datore di lavoro l’attuazione del lavoro agile, per svolgere la propria attività da casa. Se il datore accoglie la richiesta deve conseguire formalizzazione in un accordo scritto. È bene sapere che se il telelavoro viene proposto dal datore, ma il lavoratore è contrario, questi ha la facoltà di rifiutare l’offerta e ciò non costituirà motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
Indennità di malattia per lavoratori autonomi e liberi professionisti
Se ad ammalarsi di cancro è un lavoratore o lavoratrice autonoma o libero professionista? Quali sono i suoi diritti per tutelarsi dalle perdite economiche causate dall’impossibilità di svolgere la propria attività di lavoro?
I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, se costretti a sospendere l’attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all’indennità di malattia (per circa due mesi all’anno) ed eventualmente all’indennità di degenza ospedaliera.
Per i liberi professionisti iscritti a proprie Casse previdenziali di Ordine, il regolamento di ciascuna cassa può prevedere forme diverse di assistenza economica (ad esempio, provvidenze assistenziali straordinarie per eventi di malattia gravi che impediscono in tutto o in parte, per un certo periodo di tempo, lo svolgimento dell’attività professionale).
Molte persone vivono con una diagnosi oncologica e continuano a svolgere la propria professione. Spesso però senza essere al corrente delle leggi promulgate a garanzia loro e dei familiari che li assistono.
Articolo a cura dell’area di supporto legale – Avv. Francesca Di Pierro, volontaria della sede di Bari di Gemme Dormienti
Gemme Dormienti è un’associazione di volontarie che si occupa di Oncofertilità, a tutela della pazienti oncologiche. Offre, tramite uno sportello socio-legale, informazioni e supporto sui benefici previsti dalla legge.
