L’adozione e il certificato di oblio oncologico

Sep 20, 2024

L’adozione è un istituto di origini antiche che ha avuto una evoluzione parallela alle vicende storiche e culturali che hanno interessato la famiglia.

Le leggi sull’adozione

Per il legislatore del 1942, e quindi per la cultura dell’epoca, l’adozione serviva a creare una discendenza a coloro che ne erano privi.

Con l’evoluzione del pensiero e della sensibilità, l’interesse si è spostato dagli aspetti per lo più patrimoniali alla tutela del minore e alle sue problematiche.

Nel 1967 il legislatore affiancò all’adozione originaria quella “speciale” diretta non a procurare una discendenza, ma a garantire una sistemazione familiare ai minori abbandonati.

La riforma del diritto di famiglia del 1975, preceduta dalla ratifica della Convenzione europea sull’adozione nel 1974, e la legge n. 184 del 1983, riformarono l’istituto, eliminando, tra l’altro, la distinzione tra adozione ordinaria e speciale. Ma si deve alla legge n. 149 del 2001, il merito di aver sancito espressamente il
diritto del minore ad una famiglia.

Questa brevissima storia sull’adozione, ci aiuta a capire perché, a tutela del minore, è richiesto il possesso di numerosi requisiti da parte delle coppie che intendono adottare.

Tra questi, i principali previsti dalla norma sono relativi al matrimonio, all’età della coppia e alla capacità educativa della stessa.

Idoneità della coppia all’adozione

In generale possiamo dire che la coppia viene valutata sulla “idoneità” all’adozione, anche sulla base di una serie di documenti, tra cui il certificato di nascita, lo stato di famiglia e la certificazione medica.

Ricevuta la domanda, il Tribunale dei minorenni dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti necessari per dichiarare l’idoneità della coppia all’adozione; a tal fine, affida ai servizi sociali territoriali il compito di conoscere la coppia, di valutarne le potenzialità genitoriali, di accogliere loro informazioni personali, sociali, motivazionali ed economiche.

Verifica delle condizioni di salute per l’idoneità all’adozione

La valutazione dell’idoneità dei coniugi passa anche dalla verifica delle condizioni di salute. Su questo punto occorre evidenziare come nel passato la situazione di “ex” malato oncologico ha potuto incidere negativamente sull’idoneità.

Oggi la situazione è diversa. Pur in considerazione della centralità del minore in stato di adottabilità, è evidente che grazie all’efficacia sempre migliore delle cure oncologiche, il “guarito” ha le stesse aspettative di vita di chi non ha avuto malattie oncologiche.

Decreto sull’oblio oncologico

Certo occorre un cambio di mentalità, di consuetudini e di luoghi comuni. In questo la legislazione ci aiuta! E’stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso il decreto (datato 9 agosto 2024) sull’oblio oncologico in tema di adozioni.

Il provvedimento si collega al decreto del marzo 2024 sui “tempi più brevi” per l’oblio oncologico e al decreto del luglio scorso sul “certificato dell’oblio oncologico”.

Il decreto del 9 agosto prevede che l’ex paziente oncologico può presentare al Tribunale un certificato dell’azienda sanitaria che attesti la sussistenza di tutte le condizioni necessarie allo stesso oblio, ovvero la guarigione con la decorrenza del periodo previsto dalla legge, a partire dalla fine dei trattamenti sanitari.

Il certificato di oblio oncologico

I soggetti che presentano la domanda di adozione infatti, si legge nel decreto, “se sono stati pazienti oncologici e sono decorsi i termini previsti dall’art. 22, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.184, (più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età) forniscono all’Azienda sanitaria che svolge le indagini demandate dal Tribunale a seguito della domanda di adozione, il certificato di ‘oblio oncologico’ così come previsto dal decreto del ministero della salute del luglio scorso.

Se tali termini maturano dopo la conclusione delle indagini da parte dell’azienda sanitaria, il certificato di ‘oblio oncologico’ è depositato al Tribunale al quale è stata presentata la domanda di adozione.

Queste determinazioni normative sembrano così rappresentare un giusto equilibrio di interessi, quello all’oblio da parte dell’ex paziente e il diritto alla tutela del minore che viene adottato; e sono anche un altro passo avanti per eliminare ogni discriminazione rispetto agli ex pazienti oncologici.