La chiamano già legge “salva lavoro” per i malati oncologici. Il disegno di legge n.1430 sulla conservazione del posto di lavoro per malati oncologici, già “passato” alla Camera nel marzo scorso, è stato approvato a larga maggioranza e in via definitiva dal Senato nel mese di luglio. Ora la norma è ufficialmente entrata in vigore il 9 agosto (legge n. 106/2025) a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e riguarda “i soggetti affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti e croniche, anche rare”.
Le novità introdotte con la legge salva lavoro
Le novità introdotte fanno riferimento alla conservazione del posto di lavoro.
Nello specifico, i/le dipendenti pubblici o privati, affetti/e da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a due anni.
Durante tale congedo, il/la dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci economici o giuridici e decorre una volta esauriti gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, sebbene resta valida la possibilità di procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi.
Congedo e lavoro agile
Decorso il periodo di congedo, come previsto nel comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile. Sono inoltre previste 10 ore annue di permesso per visite, esami e cure mediche per chi ha malattie oncologiche o malattie invalidanti o con una invalidità pari o superiore al 74%. Analoga disposizione si applica anche a chi ha un figlio minorenne nelle medesime condizioni.
Tutele per i lavoratori autonomi
La legge ha introdotto tutele anche per i lavoratori autonomi, permettendo la sospensione della prestazione per motivi di salute e, per alcuni, indennità di malattia e la possibilità di sospendere gli adempimenti fiscali.
Un traguardo importante
La legge è un traguardo importante per garantire una maggiore serenità, quanto meno sul piano lavorativo, a chi affronta un percorso impegnativo di cure, non solo oncologiche ma anche inerenti a patologie rare e croniche. Alcune disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026, ad esempio l’articolo 4 del testo prevede un’autorizzazione di spesa in favore dell’INPS per gli anni 2026 e 2027 per mettere in atto le misure previste. Confidiamo che questo provvedimento sia parte di un cammino per una sempre migliore tutela di coloro che convivono con una malattia grave.
Articolo a cura del Dott. Maurizio Calamo
Aggiornamenti da gennaio 2026
La legge 106/2025 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, come abbiamo già evidenziato in precedenza, ha introdotto numerose novità a tutela dei lavoratori malati alle prese con un percorso di cure oncologiche, in follow-up precoce, e /o con malattie croniche o rare.
Una novità rilevante, l’aumento del numero dei permessi retribuiti
La previsione dell’art. 2 della Legge 106/2025, infatti, consente a lavoratrici e lavoratori affette/i da malattie oncologiche – con la precisazione che debbono trovarsi in fase attiva o in follow-up precoce – ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, di fruire di ulteriori dieci ore annue di permessi retribuiti per visite esami e cure mediche, con estensione di tale beneficio anche ai lavoratori con figlio minorenne che versi nelle condizioni di salute che danno diritto al periodo di congedo straordinario.
Nello specifico, i dipendenti, pubblici o privati, che si trovino in tali condizioni avranno diritto ad ulteriori dieci ore di permesso che si aggiungono a quelle già spettanti in base alla legislazione e alla contrattazione collettiva. Tale diritto sarà riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti “previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata”. Resta salva l’applicazione della disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita.
Le ore di permesso aggiuntive saranno retribuite: è infatti prevista una indennità, determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia, che sarà erogata nel settore privato da parte del datore di lavoro, con successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all’ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvederanno in relazione all’oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.
La Legge 106 /2025 – integrando la L.104/90 e le norme dei Ccnl – rappresenta un sicuro passo avanti nel percorso di vita di chi convive con una patologia oncologica. Infatti, se da un lato riconosce il peso reale delle cure mediche nella vita lavorativa, dall’altroevita che per ragioni di cura i soggetti fragili debbano consumare ferie o permessi ordinari; inoltre ha anche il pregio di tutelare pienamente i genitori di minori gravemente malati, garantendo una copertura economica e contributiva, evitando penalizzazioni future.
Si può dire certamente che la Legge 106/2025 introduce una protezione effettiva, che rafforza il diritto alla salute senza sacrificare il lavoro, in linea con i principi costituzionali di dignità, solidarietà e protezione dei soggetti più vulnerabili.
Integrazione a cura di Antonella Toma, avvocata e volontaria dell’associazione Gemme Dormienti, presso la sede di Bari.
