Con il provvedimento n. 169 dello scorso 15 gennaio 2026, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS ha stabilito, nell’ambito degli Istituti assicurativi, delle precise modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, previsto dalla legge n.193 del 2023. Il provvedimento dell’IVASS dà concreta attuazione a quanto previsto dalla norma riconoscendo il diritto, in relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state affette e guarite, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (o dal periodo più breve stabilito dal Ministero della Salute con il proprio decreto attuativo).
Si fa obbligo, durante la stipula di un contratto di assicurazione, alle Assicurazioni di fornire al contraente le informazioni sull’esercizio del diritto all’oblio oncologico e sulla conclusione delle cure per patologie oncologiche, attraverso il modulo unico precontrattuale. Analogamente sussiste l’obbligo in caso di rinnovo del contratto, qualora tali informazioni non siano state precedentemente fornite. L’IVASS obbliga poi le Assicurazioni a non acquisire – per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall’assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte – informazioni relative alle eventuali patologie oncologiche pregresse della persona fisica contraente. Qualora le informazioni siano comunque nella loro disponibilità, le Assicurazioni non le possono utilizzare per la determinazione o per la modifica delle condizioni contrattuali. Inoltre non si possono applicare limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati e non si possono utilizzare le informazioni pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente.
Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa siano già state fornite, le Assicurazioni procedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni precisa, dunque, con assoluta chiarezza che le persone guarite non devono più essere costrette a rivelare informazioni sulla loro precedente malattia quando stipulano o rinnovano una polizza. Il certificato di guarigione, infatti, serve solo per cancellare dati già forniti in passato al medesimo Istituto assicurativo quando non era ancora maturato il diritto all’oblio oncologico.
Il lavoro fatto dall’IVASS e dagli altri soggetti, che a vario titolo hanno operato per la definizione del testo, è rilevante perché dimostra attenzione e sensibilità verso le persone che hanno superato una malattia oncologica e hanno diritto a non subire discriminazioni nell’accesso ai servizi assicurativi e finanziari.
Articolo a cura del Dott. Maurizio Calamo – Area legale
